UNI-PRO – CODICE DEONTOLOGICO
Premessa
II Codice Deontologico, come previsto dall’art. 14 dello Statuto, ha lo scopo di precisare l’etica professionale e le norme a cui Counselor e Operatore Olistico devono attenersi nell’esercizio della propria professione.
Oltre ad essere uno strumento di tutela e di trasparenza dell’Associazione Professionale UNI-PRO, rappresenta al tempo stesso un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza, per ciascun socio.
Art. 1
Accettazione
Il professionista socio iscritto nel registro professionale della UNI-PRO, si impegna ad accettare e a rispettare lo Statuto dell’Associazione, il Regolamento Interno, nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico.
Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti i soci UNI-PRO. Il socio è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
L’inosservanza delle regole stabilite e comunque ogni azione contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, dà adito al possibile allontanamento dall’Associazione secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Interno e dal Regolamento Disciplinare della UNI-PRO.
Art. 2
Principi Etici
Il Counselor e l’Operatore Olistico fondano la propria professione sui principi etici dell’accoglienza e del rispetto, dell’autenticità e della congruenza, della gentilezza e dell’ascolto, della dignità e responsabilità, della competenza e della saggezza.
Il Counselor e l’Operatore Olistico sono professionalmente liberi di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche, e con i propri valori, impegnandosi tuttavia a salvaguardare le esigenze del cliente e indirizzandolo verso chi possa aiutarlo.
Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta l’immagine della categoria professionale, costituisca abuso della propria posizione professionale e/o violazione del codice penale.
Art. 3
Competenza e Professionalità
Il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico sono tenuti ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a monitorare la propria formazione attraverso un aggiornamento frequente e costante, curando il percorso di Educazione Continua Professionale (ECP), il ricorso alla supervisione e al percorso personale.
Il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico sono tenuti a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui operano. Riconoscono i limiti della propria competenza ed usano, pertanto, solo strumenti e tecniche per i quali hanno acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale, fare dichiarazioni mendaci nei confronti di ogni altro tipo di professionista.
Art 4
Rapporti con il Cliente
Il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico comunicano con il cliente proponendosi come facilitatori nella risoluzione di problemi relazionali intra ed inter-personali, intra ed inter-organizzativi.
Il rapporto professionale deve essere definito con chiarezza. Il contratto pattuito con il cliente concerne gli obiettivi, i tempi e il compenso economico.
E’ eticamente e deontologicamente scorretto prolungare l’intervento di consulenza qualora si sia dimostrato inefficace.
Art. 5
Presa in Carico
Il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico hanno il compito di accogliere il disagio ed hanno l’obbligo, se valutano la situazione non di loro competenza, di indirizzare il cliente verso gli specifici specialisti.
Il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico hanno la discrezionalità di prendere in carico il cliente ed hanno l’obbligo, nel caso di non accettazione, di fornire il recapito di colleghi professionisti.
Costituisce illecito deontologico il rifiuto o l’interruzione del rapporto che non siano accompagnati dalle necessarie cautele per evitare disagi al cliente.
Art 6
Correttezza Professionale
E’ eticamente corretto mantenere con i clienti escusivamente rapporti professionali.
E’ eticamente e deontologicamente scorretto avere rapporti professionali con persone con le quali si abbia un rapporto di parentela o relazioni affettive e/o sessuali.
Art. 7
Segreto Professionale
Il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico sono tenuti al segreto professionale, salvo nei casi previsti dalla legge in vigore. Il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico che, nell’esercizio della propria professione, vengano a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore, possono decidere di intervenire per contrastarla segnalando la situazione a chi esercita la potestà o a chi di competenza.
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico che, in assenza del consenso informato, giudichino necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, sono tenuti ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengono su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
Art. 8
Pubblicazioni Didattiche
Il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico potranno, per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca, fatta salva l’impossibilità di identificazione dei soggetti, utilizzare i percorsi realizzati durante le proprie prestazioni professionali. In ogni caso, i soggetti coinvolti debbono essere messi al corrente delle finalità d’uso del materiale.
Nella loro attività di docenza, di didattica e di formazione, il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico stimolano negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi etici e deontologici soprattutto ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Art. 9
Rapporto con i Colleghi
Il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico sono tenuti a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.
Il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico, facendo proprie le finalità dell’Associazione, promuovono e favoriscono rapporti di scambio e collaborazione.
Possono avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali realizzare opportunità di integrazione delle conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.
Art. 10
Esercizio della propria Attività Professionale
Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresentano pubblicamente l’Associazione e la professione a qualsiasi titolo, il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico sono tenuti ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico non assumono pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal competente Consiglio Direttivo Nazionale. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
REGOLAMENTO DISCIPLINARE
Art. 1
Preambolo
L’Operatore e il Counselor Olistico che si rendano colpevole di abusi o di mancanze nell’esercizio della professione o comunque di fatti non conformi all’esercizio della professione ovvero contrari alla Carta Etica, o agli interessi dell’associazione ovvero di fatti deontologicamente non corretti, è sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 2
Competenza
La competenza a procedere disciplinarmente appartiene all’Ufficio di Presidenza. Il procedimento disciplinare è iniziato ad istanza del Ufficio di Presidenza stesso, o del Collegio dei Probiviri.
Art. 3
Sanzioni
Le pene disciplinari sono:
- l’avvertimento che è dato con lettera dal Presidente dell’Associazione;
- la censura che è una dichiarazione formale della mancanza commessa;
- la sospensione per un periodo non inferiore a un mese e non superiore all’anno, salvo quanto previsto appresso sub art. 5;
- la radiazione;
Il provvedimento è adottato dall’Ufficio di Presidenza, sentito il Collegio dei Probiviri e l’interessato.
Art. 4
Radiazione
Comportano di diritto la radiazione:
- la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici
- la condanna per un reato connesso con l’esercizio ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione;
- la condanna, anche al di fuori dei casi previsti al sub b), ad una pena detentiva superiore ai due anni per reato non colposo;
- il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;
- l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- l’assegnazione ad una casa di cura o di custodia ex art. 219 c.p;
- comportamenti gravemente contrari agli interessi dell’Associazione;
- comportamenti deontologicamente gravemente scorretti.
Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.
Art. 5
Sospensione
Comportano di diritto la sospensione:
- i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
- l’interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- il provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l’esercizio della professione, ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione;
In tali ipotesi la durata della sospensione sarà pari a quella della sanzione per i casi sub a) e b) e per l’ipotesi sub c) sarà fino ad un anno salvo proroga a discrezione dell’Ufficio di Presidenza e salvo l’immediata revoca in ipotesi di proscioglimento.
Possono comportare la sospensione:
- la condanna ad una pena inferiore ai due anni se per reati dolosi o superiore ai due anni se per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa;
- la sottoposizione a misura cautelare (o misura di sicurezza personale), l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto;
- il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi da quelli previsti nel paragrafo precedente;
- comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione;
- comportamenti deontologicamente scorretti;
Qualora in costanza di provvedimento di sospensione vengano caducate le ipotesi di cui ai precedenti punti 1) 2) e 3), il provvedimento verrà immediatamente revocato. Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.
Art. 6
Avvertimento – Censura
Possono comportare l’avvertimento o la censura:
- comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione);
- comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, a giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, sia di entità tale da non comportare le sanzioni della sospensione o della radiazione
Art. 7
Procedimento
L’Ufficio di Presidenza non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione di diritto, senza che l’interessato sia stato preavvertito, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni, per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese, anche tramite il proprio legale di fiducia specificamente nominato per atto scritto.
L’Ufficio di Presidenza ha facoltà di sentire testimoni preavvisandone l’interessato che ha diritto di partecipare alla loro audizione.
Art. 8
Ricusazione – Astensione
I componenti dell’Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per motivi di cui all’art. 52 c.p. ed astenersi per i medesimi motivi.
Art. 9
Reiscrizione
Il professionista radiato dall’albo può esservi reiscritto trascorsi dal provvedimento di radiazione:
- 3 anni in ipotesi di radiazione non operante di diritto;
- 4 anni in ipotesi di radiazione operante di diritto e, in ipotesi di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione; .
- il termine di 5 anni è elevato a 6 in ipotesi di condanna per reato connesso con l’esercizio della
professione ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione;
Art. 10
Prescrizione
L’azione disciplinare è imprescrittibile per i fatti che comportano la radiazione, mentre negli altri casi è soggetta ai seguenti termini di prescrizione:
- 4 mesi per i fatti che comportano l’avvertimento
- 8 mesi per i fatti che comportano la censura
- due anni per i fatti che comportano la sospensione.
I termini decorrono dal momento in cui i fatti suscettibili di azione disciplinare sono portati a conoscenza del Consiglio Direttivo.